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maggio 09, 2013

Giulio Andreotti altro che faldoni, ecco la sentenza–da ricordare - (10a parte).

wojtyla-andreottiA questo punto l’analisi del ricorrente si è soffermata sull’episodio che la sentenza impugnata aveva ritenuto effettivamente accaduto e che, nella sua motivazione, aveva assunto particolare rilievo: il preteso incontro con Bontate che sarebbe avvenuto nella primavera del 1980, dopo l’omicidio di Mattarella, strettamente collegato ad altro incontro, avvenuto precedentemente, per discutere del mutato atteggiamento del medesimo Mattarella nei confronti della mafia, connessione puntualmente rilevata dal primo giudice, che però aveva escluso l’incontro.

Invece la sentenza impugnata aveva rotto il collegamento tra i due episodi, aveva dato per scontata la credibilità di Marino Mannoia, che pure aveva riferito del primo solo “de relato”, aveva irrazionalmente ritenuto la prova del medesimo non fondamentale, poi aveva creduto alla supposizione che il verificarsi del secondo incontro accreditasse anche la sussistenza del primo e, così, aveva finito per recuperare la credibilità di Mannoia anche con riferimento ad esso.

Il ricorrente ha, quindi, ripercorso la ricostruzione probatoria della vicenda per concludere che le emergenze processuali (come evidenziato da sentenza di primo grado e difesa) avevano escluso che il suddetto primo incontro potesse esservi stato, essendo risultato che, giorno dopo giorno, il sen. Andreotti era stato in tutt’altre faccende e in tutt’altri luoghi affaccendato e dovendosi escludere – alla luce delle stesse emergenze processuali – che il medesimo avesse potuto, all’epoca, compiere viaggi in Sicilia segreti e senza lasciare alcuna traccia.

Del resto, per affermare il contrario, la sentenza impugnata aveva fatto leva sull’argomento della compatibilità, come se la compatibilità di un accadimento con altro accadimento o altre situazioni valesse come vero e proprio riscontro del fatto da provare; aveva svalutato l’assenza di qualsiasi traccia di viaggi di Andreotti in Sicilia; aveva giustificato - con argomentazioni cui si potevano agevolmente contrapporre altre anche più razionali di segno contrario - la tardività del ricordo di Marino Mannoia; aveva disinvoltamente superato il problema concernente la scorta di cui l’imputato era stabilmente dotato; aveva dato credito alle dichiarazioni – delle quali egli ha argomentato l’asserita falsità – di Angelo Siino, peraltro forzandole circa l’epoca in cui sarebbe avvenuto l’episodio, e le aveva erroneamente ritenute valido riscontro a quelle di Mannoia.

Particolare disamina il ricorrente ha riservato allo slittamento dell’incontro verso l’autunno 1979 proposto dalla Procura Generale (e non accolto neppure dalla sentenza impugnata), per sottrarre il racconto di Siino a critiche demolitrici e per vanificare lo sforzo compiuto, nel giudizio di primo grado, per verificare se esso potesse essere avvenuto tra il 15 giugno e il 17 luglio 1979, allo scopo di ricavarne la conferma della falsità del collaboratore, le cui dichiarazioni, invece, erano state ritenute credibili dalla Corte di Appello con argomentazioni palesemente irrazionali e talvolta addirittura acrobatiche (come, ad esempio, la giustificazione dell’asserita originaria dimenticanza dell’episodio e della ritenuta errata collocazione temporale dell’incontro).

In ogni caso, a decisiva dimostrazione della irrazionalità ed erroneità della sentenza impugnata, il ricorrente ha posto la constatazione che essa aveva fissato la data dell’incontro in modo assolutamente ipotetico, arbitrario e in contrasto, ad esempio, con le annotazioni contenute nell’agenda e nel diario, redatti in epoca non sospetta, dell’imputato, la cui richiesta di produrre ulteriore documentazione dimostrativa era stata respinta.

Analoga illogicità il ricorrente ha ravvisato nel preteso secondo incontro tra Andreotti e Bontate, incontro che ha definito privo di senso, stante l’indissolubile connessione con il primo, che egli riteneva avere dimostrato non essere in realtà avvenuto.

A tale proposito, ha sostenuto l’erroneità giuridica e l’implausibilità logica di ritenere l’episodio provato alla stregua delle indicazioni fornite dalla sola, specifica fonte costituita dal collaboratore Francesco Marino Mannoia, senza considerare che costui era imputato di reato connesso, con la conseguenza che le sue dichiarazioni sottostavano alla disciplina dell’art. 192, comma 3, c.p.p. e da sole non potevano costituire prova.

Inoltre l’intrinseca credibilità di Mannoia era stata affermata sulla base di criteri (essere stato il primo nel processo a parlare del sen. Andreotti, non avere intenti persecutori nei confronti del medesimo e nessuna ragione per accusarlo falsamente, ecc.) non persuasivi e spesso contraddetti da altri criteri richiamati in diverse occasioni dalla stessa Corte territoriale, oltre tutto con svalutazione dei rilievi sollevati dalla sentenza di primo grado, che invece aveva ritenuto alcune sue dichiarazione idonee a mettere in discussione l’attendibilità del collaborante (quali la versione sicuramente falsa offerta in un primo momento da Mannoia sulle dichiarazioni rese al dott. Falcone, che indagava sull’omicidio di Piersanti Mattarella, la genericità dell’indicazione circa il periodo in cui Andreotti si sarebbe recato in Sicilia per incontrare Bontate, l’errore di avere inserito Piersanti Mattarella nella corrente andreottiana, ecc.).

Quindi il ricorrente è passato all’esame analitico degli elementi che la sentenza impugnata aveva ritenuti validi riscontri delle dichiarazioni di Mannoia.

Ricordate le argomentazioni sottoposte all’esame della Corte di Appello per dimostrare l’inattendibilità di Antonino Giuffrè e la non veridicità delle sue affermazioni, il ricorrente ha sottolineato che la stessa sentenza aveva riconosciuto l’assoluta genericità del riferimento al preteso incontro, riferito doppiamente “de relato” (il collaborante aveva riferito il racconto del boss mafioso Greco che, a sua volta, gli aveva riferito fatti appresi da altri).

Inoltre, irrazionalmente, la sentenza impugnata aveva dato credito alle dichiarazioni di Giuseppe Lipari in quanto contrarie ad Andreotti, mentre aveva affermato che non sarebbero state credibili quelle eventualmente a lui favorevoli; aveva riconosciuto che si erano sostanziate in voci, ma le aveva credute ugualmente sul rilievo che esse – come quelle di Giuffré – avevano trovato riscontro nelle credibili dichiarazioni di Mannoia, che erano appunto quelle oggetto di verifica e di controllo.

Del resto la sentenza, esaurita la disamina delle dichiarazioni di Mannoia, aveva sviluppato considerazioni sconcertanti sul piano logico, avendo riconosciuto insufficienti i riscontri alle sue dichiarazioni, per poi tornare ad affermare il contrario, senza comunque preoccuparsi di valutare l’attendibilità intrinseca delle varie notizie (ad esempio, per verificare la veridicità del viaggio di Andreotti in Sicilia allo scopo di incontrare Bontate: che cosa avrebbe potuto fare l’imputato per indurre Mattarella, ormai in lotta con la mafia, a modificare la sua linea politica?) e senza considerare che il riscontro deve consistere in un fatto acclarato che consenta di formulare, in termini di certezza, un giudizio intorno ad un fatto e al suo autore.

Inoltre le dichiarazioni accusatorie di Marino Mannoia (e anche quelle di Angelo Siino) erano state - secondo il ricorrente - generiche (per esempio sull’elemento temporale) e, quindi, limitative del diritto di difesa perché il sen. Andreotti era stato in grado si smentire qualsiasi accusa ancorata a precisi riferimenti temporali.

Il ricorrente ha lamentato, altresì, che la sentenza aveva ignorato le conseguenze della denunciata vaghezza delle dichiarazioni concernenti il dato in esame e che, per superarla, aveva fatto ricorso a viaggi fantasma, cioè a viaggi che Andreotti avrebbe effettuato senza lasciare traccia, giustificando la mancanza di documentazione con l’asserita incompletezza della medesima, peraltro agevolmente colmabile perché dovuta a lacune investigative (vedi le deposizioni dell’ambasciatore Riccardo Sessa e del colonnello Gallitelli).

Resasi conto della portata probatoria del tema dei viaggi, la Corte territoriale aveva tentato di minimizzarlo attribuendogli significato neutro, ma così si era venuta a trovare nella necessità di riscontrare altrimenti le dichiarazioni di Mannoia e ciò aveva fatto basandosi sulle dichiarazioni di Giuffrè, Lipari, Buscetta, Brusca e Mammoliti, i quali non avevano neppure sfiorato il tema del presunto incontro, ma avevano riferito episodi diversi che – a ben guardare – addirittura avevano smentito Marino Mannoia.

L’episodio narrato da Antonino Mammoliti – privo di qualsivoglia riscontro e non creduto dal primo giudice – aveva riguardato il presunto intervento presso Girolamo Piromalli operato da Bontate, su sollecitazione di Andreotti, e finalizzato a far cessare le estorsioni in corso in Calabria in danno dell’imprenditore petrolifero laziale Bruno Nardini.

La Corte territoriale aveva indicato le ragioni che l’avevano indotta a ritenere necessario procedere a indagine particolarmente penetrante e rigorosa in ordine alla credibilità di Mammoliti, ma poi aveva tradito l’originario proposito, attribuendo erroneamente a costui la formulazione di un’accusa esplicita nei confronti di Andreotti, mentre invece Mammoliti non aveva mai detto che l’imputato fosse stato edotto della situazione del Nardini e che fosse intervenuto nei confronti di Bontate.
 
Inoltre, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata non aveva motivato la scelta di interpretare le dichiarazioni di Mammoliti nel senso di un sicuro ruolo attivo di Andreotti ignorando altre e più plausibili interpretazioni (ad esempio, l’ipotesi di un’iniziativa autonoma di Bontate con la spendita indebita del nome di Andreotti); aveva attribuito a Mammoliti una dichiarazione sui rapporti tra Andreotti e Nardini del tutto difforme da quelle effettive, che invece li avevano erroneamente qualificati come parenti o soci o amici; aveva travisato il senso delle dichiarazioni del teste colonnello Pellegrini, relative al descritto viaggio in Sicilia di Mammoliti (che invece all’epoca era detenuto), inserendo arbitrariamente alcuni puntini di sospensione in un passaggio della trascrizione della registrazione effettuata in udienza.

Ancora, il ricorrente ha censurato la sentenza assumendo che essa aveva fatto assurgere al rango di riscontri fatti che invece non provavano il ruolo attivo di Andreotti nella vicenda, come l’effettività della estorsione subita da Nardini, e fatti notori, quale era la relativa notizia, diffusa dai mass media.
Infine, ha rilevato che la sentenza aveva superato le riserve scaturenti dalla genesi delle accuse mosse da Mammoliti richiamando la peculiarità del narrato, come se a riscontrare l’attendibilità fosse sufficiente la considerazione che egli non era stato mosso da intenti calunniatori atteso che aveva attribuito ad Andreotti un contatto con boss mafiosi finalizzato non già a nuocere, ma a far cessare le estorsioni.

D’altra parte, le dichiarazioni di Mammoliti erano state smentite dal significativo silenzio sull’episodio di Marino Mannoia, penetrante conoscitore della ‘ndrangheta dei fratelli Piromalli, e di Angelo Siino, ripetutamente accompagnatore di Bontate, che pure avevano dichiarato di essere venuti a conoscenza, proprio attraverso le confidenze di Stefano Bontate, di notizie relative ai presunti rapporti tra costui e il sen. Andreotti; ignoranza tanto più rimarchevole considerato che, secondo Mammoliti, il boss mafioso si era apertamente vantato del favore fatto all’uomo politico.

Ma, soprattutto, come riconosciuto dalla sentenza di primo grado, le dichiarazioni di Mammoliti erano state esplicitamente smentite da quelle dello stesso Bruno Nardini, che invece la Corte di Appello aveva ritenuto menzognere sul rilievo che costui aveva ricoperto una serie di incarichi di nomina politica che, essendo di matrice democristiana, gli erano stati sicuramente conferiti da Andreotti, pur mancando qualsiasi prova al riguardo, almeno per l’epoca dei fatti.

Il ricorrente ha affermato che la sentenza impugnata aveva posto, a conforto del proprio assunto, la non corrispondenza della deposizione di Nardini (sarebbe riuscito da solo ad indurre i malviventi a ridimensionare la richiesta iniziale) con i contenuti delle intercettazioni telefoniche da cui la trattativa non era risultata e poi ha spiegato che essa era incorsa nell’errore di compiere un’indagine incompleta e di esaminare solo brandelli fugaci delle conversazioni, concernenti un rapporto indubbiamente anomalo e non conforme a quelli comuni di affari, condotto autonomamente da Nardini secondo una strategia poi risultata vincente, che la sentenza impugnata aveva ritenuto inverosimile senza considerare che costui già in altra occasione aveva tenuto una condotta del tutto analoga, utilizzando come tramite la medesima persona (Vincenzo Riso).

Poi il ricorrente ha criticato l’argomentazione della Corte di Appello, secondo cui anche le dichiarazioni di Tommaso Buscetta costituirebbero riscontro idoneo ad avvalorare quelle di Francesco Marino Mannoia, in quanto dimostrerebbero l’esistenza di rapporti tra l’imputato ed esponenti mafiosi di primo piano del gruppo moderato di Cosa Nostra e di legami tra i cugini Salvo e l’imputato.

In proposito, ha rilevato che Buscetta non aveva mai dichiarato di essere venuto a conoscenza di relazioni tra Bontate e Andreotti, avendo riferito solo di aver saputo di un incontro dell’imputato con Badalamenti e che, in altra occasione, quest’ultimo e Bontate gli avevano detto che l’omicidio Pecorelli era stato fatto da loro, dichiarazioni che la stessa Corte aveva definito oscillanti, vaghe e confuse.
 
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