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aprile 26, 2013

Novità CUD 2013: parte B.


La parte B del Modello Cud 2012 ha subito le seguenti variazioni sostanziali rispetto al CUD 2011 anche se l’impostazione formale dei campi, invece, è rimasta inalterata.

Modello Cud 2012 punto 1 – “Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all’art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir” quest’anno, la casella 1 del CUD dovrà tenere conto delle seguenti novità intervenute nel corso del 2011:
  1. i redditi dovranno essere indicati al netto del contributo di solidarietà introdotto dall’art. 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, evidenziato al punto 136;
  2. e al lordo della quota di TFR ed altre indennità eccedente 1 milione di euro che, ai sensi dell’art. 17 DL n. 201/2011, è stata assoggettata a tassazione ordinaria (attraverso il nuovo codice annotazione “BZ” devono essere indicati sia la quota complessiva eccedente 1 milione di euro che l’importo delle singole indennità/TFR corrisposte);
  3. con riguardo ai redditi di lavoro dipendente delle categorie individuate con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011 (trattasi sommariamente dei cittadini dell’Unione Europea nati dopo il 1° gennaio 1969 che hanno tras ferito la residenza in Italia entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo e che hanno goduto di un abbattimento della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche pari all’80 % per le lavoratrici e il 70 % per i lavoratori; vedasi l’art. 3, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238), Nel punto 1 va indicato il 20 % in caso di componente femminile o il 30% per i lavoratori maschi, dei redditi corrisposti, sempreché il percipiente abbia richiesto di fruire del beneficio fiscale previsto dall’art. 3 citato in sede di applicazione delle ritenute. Nelle annotazioni (cod. BM) indicare l’ammontare complessivo delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (80% o 70% dell’ammontare erogato);
  4. se nel punto sono indicate remunerazioni erogate in forma di bonus e stock option a manager/co.co.co del settore finanziario (banche, società di gestione del risparmio, sim, società finanziarie etc), ricordarsi che nell’annotazione cod. “BL” deve essere indicato:
–      l’ammontare complessivo di dette remunerazioni;
–      la parte dei compensi eccedenti il triplo della la parte fissa della retribuzione erogati prima dell’entrata in vigore del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98 (fino al 16 luglio 2011);
–      la parte dei compensi eccedenti la parte fissa della retribuzione erogati dopo l’entrata in vigore del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98 (dal 17 luglio 2011);
–      la relativa imposta operata.

Modello Cud 2012 Punto 22 – “Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell’anno” per assistenza fiscale. Quest’anno la casella 22 dovrà tenere conto del differimento di diciassette punti percentuali dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d’imposta 2011 (D.P.C.M. 21 novembre 2011, in attuazione del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78). In pratica, va indicato l’importo del secondo o unico acconto relativo all’Irpef effettivamente trattenuto, al netto di quanto eventualmente restituito entro gennaio 2012. Era previsto, infatti, che nel caso il sostituto d’imposta non avesse tenuto conto del differimento a novembre, quest’ultimo avrebbe dovuto restituire le maggiori somme trattenute nella retribuzione erogata nel mese di dicembre 2011, o al più tardi nel mese di gennaio 2012. In definitiva, soltanto nel caso in cui le restituzioni siano state effettuate nei mesi di dicembre e gennaio nel punto 22 va indicato l’importo del secondo o unico acconto trattenuto al netto delle restituzioni effettuate. Il sostituto deve altresì compilare le annotazioni cod. “BQ” se ha operato l’acconto in misura ridotta (a novembre) ovvero ha effettuato la restituzione a dicembre 2011; diversamente dovrà compilare l’annotazione cod. “CB” se ha restituito la riduzione a gennaio 2012.
Detassazione premio produttività
Nella sezione “somme erogate per l’incremento della produttività del lavoro” sono state tolte le informazioni dello scorso anno riferite ai conguagli dell’imposta sostitutiva relativa agli anni 2008 e 2009 ed è stato inserito un nuovo punto, il 255. La nuova casella fa parte dell’ormai ben noto meccanismo della detassazione di alcune componenti accessorie della retribuzione corrisposte per l’incremento della produttività del lavoro che fruiscono dell’aliquota agevolata del 10% in sostituzione nell’ordinaria tassazione Irpef ad aliquote progressive.
Modello Cud 2012 Punto 255 – va indicato l’ammontare delle somme che non concorrono alla formazione del reddito a norma del Testo Unico Irpef (emolumenti che sono imponibili solo parzialmente ai sensi dell’art. 51, comma 6, del Tuir; esempio le indennità di volo e le indennità ai trasfertisti; nella casella va indicata solo la parte non tassata, mentre la quota soggetta a tassazione va indicata al punto 251).
Compensi relativi agli anni precedenti
I punti da 351 a 356, che ricalcano la sezione dei redditi relativi agli anni precedenti soggetti a tassazione separata, risentono quest’anno delle disposizioni emanate dal D.P.C.M. del 19 maggio 2011. Si tratta, sostanzialmente, di una precisazione sul caso in cui la detrazione d’imposta ex art. 2, comma 3, del D.P.C.M. 27 febbraio 2009, non trovi capienza sull’imposta lorda relativa alle retribuzioni corrisposte al personale del comparto sicurezza e difesa e del soccorso pubblico. Le istruzioni al CUD 2012 precisano che la parte eccedente può essere fruita in riduzione dell’imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell’anno 2011 e assoggettate a tassazione separata quali emolumenti arretrati di cui all’art. 17 del Tuir. In particolare nel punto 352 deve essere indicato l’ammontare del trattamento economico accessorio assoggettato a tassazione separata già ricompreso nel punto 351. Nel punto 354 deve essere indicato l’importo della detrazione di cui al D.P.C.M. del 19 maggio 2011 che non ha trovato capienza sull’imposta lorda relativa al trattamento economico accessorio percepito e utilizzata ai fini dello scomputo della imposta sui medesimi redditi assoggettati a tassazione separata riferiti ad anni precedenti. Le ritenute indicate al punto 355 devono essere riportate al netto della detrazione operata di cui al precedente punto 354. Resta comunque inteso che nel caso in cui la detrazione di cui al predetto D.P.C.M. sia stata interamente fruita nell’ambito della tassazione ordinaria i punti 352 e 354 non devono essere compilati.
Oneri per i quali spettano le detrazioni del 19%
La tabella A elenca la codifica degli oneri per i quali spetta la detrazione del 19%. Si tratta di una serie di informazioni aggiuntive da inserire nelle annotazioni in caso di compilazione del punto 108 “detrazione per oneri” – Parte B – Dati fiscali, per fornire al lavoratore, in caso di presentazione della dichiarazione dei redditi, una dettagliata descrizione delle tipologie di spesa di cui si è tenuto conto in sede di conguaglio Irpef . La tabella A non ha subito variazioni rispetto al CUD 2011, mentre la ex tabella B dello scorso anno, riguardante gli oneri per i quali spettava la detrazione del 20%, è stata soppressa.
 
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