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maggio 08, 2013

Giulio Andreotti altro che faldoni, ecco la sentenza–da ricordare - (9a parte).

wojtyla-andreottiCosì quando aveva sostenuto che l’imputato potesse non avere avuto consapevolezza delle relazioni di Lima con i nuovi padroni di Cosa Nostra o aveva ipotizzato che i cugini Salvo (il solo Ignazio dopo la morte di Nino) avessero potuto fornire all’ala emergente del sodalizio criminoso generiche assicurazioni che non avevano trovato rispondenza in un effettivo atteggiamento di disponibilità dell’imputato (ipotesi dirette, nella prospettazione della Corte, ad annullare la portata dimostrativa degli accertati rapporti di Andreotti con costoro e la perdurante disponibilità nei confronti di Cosa Nostra), la sentenza impugnata aveva accolto mere congetture con un ragionamento erroneo in diritto e contraddittorio sul piano logico in presenza di apporti che la stessa Corte aveva ritenuto dimostrativi del perdurare di tali legami oltre la primavera del 1980 e di risultanze che avevano disegnato un quadro di rapporti immutato anche dopo l’avvento dei “corleonesi”. 

Pertanto la Corte territoriale aveva valorizzato un asserito vuoto probatorio trasformandolo in prova positiva del recesso e inoltre aveva omesso la valutazione complessiva delle risultanze processuali, valutazione doverosa in materia di prova indiziaria. 


In tale quadro, è stata criticata anche l’esclusione della valenza probatoria di fatti pur considerati dalla stessa Corte, che però ne aveva ritenuto carente la prova certa della riconducibilità all’imputato o della consapevolezza del medesimo dell’estrazione mafiosa dei soggetti con i quali aveva interagito. 


I riferimenti concreti attengono agli episodi riferiti da Giovanni Brusca e Antonino Giuffré, i quali avevano indicato ancora negli anni 1981 e 1982 – 1983 Nino Salvo come il tramite tra l’imputato e Cosa Nostra; alla telefonata, effettuata all’Ospedale di Palermo nel settembre 1983, per assumere informazioni sulla salute di Giuseppe Cambria, prossimo congiunto dei Salvo; al trasferimento, nel 1984, di detenuti mafiosi dal carcere di Pianosa a quello di Novara, particolarmente significativo perché dimostrava che, ancora all’epoca, Cosa Nostra e, in particolare, Leoluca Bagarella, esponente di rilievo dello schieramento emergente, riponevano concrete aspettative nel legame con l’imputato; all’incontro, avvenuto nel dicembre (rectius: agosto) 1985, con il boss emergente Andrea Manciaracina, uomo di fiducia di Riina; ai contatti, anche diretti e talora negati, con Vito Ciancimino, protrattisi fino al 1983; alle vicende concernenti il maxiprocesso; alla perdurante convinzione, anche in seno al nuovo schieramento di Cosa Nostra, di poter contare sull’aiuto del sen. Andreotti attraverso i tradizionali referenti politici dell’organizzazione; alle vicende relative alle elezioni regionali del 1991 e ai candidati della corrente andreottiana Bevilacqua e Giammarinaro, sostenuti da Lima e osteggiati dalla Direzione Nazionale del partito per la loro contiguità a Cosa Nostra, episodi che, se non erano inequivocamente sintomatici della continuità delle relazioni dell’imputato con la mafia, certamente non erano neppure rivelatori del recesso e dimostravano che, anche per il periodo in esame, non vi era vuoto probatorio, ma consistente quadro indiziario, soprattutto in considerazione dell’atteggiamento dell’imputato, in diversi casi ispirato al mendacio. 


A parere della ricorrente, la sentenza impugnata non aveva compiuto la necessaria valutazione globale delle emergenze probatorie e invece aveva insistito nella frammentazione della condotta tipica del reato associativo, che pure era stata oggetto di specifica doglianza nei confronti della sentenza di primo grado.
Gli asseriti vizi avevano avuto effetto nella valutazione di rilevanza e concludenza degli elementi indizianti ai fini della “affectio societatis” che caratterizza l’elemento psicologico del reato di associazione mafiosa, mentre invece l’indagine sul dolo andava compiuta su tutti i frammenti della fattispecie complessivamente considerata e non su ciascuno dei facta concludentia, per evitare di chiedere una vera e propria “probatio diabolica”.
Pertanto la sentenza impugnata avrebbe dovuto esaminare le dette risultanze in relazione e in rapporto di reciproca interferenza anche con i fatti ritenuti dimostrativi di “affectio” fino al 1980, invece di richiedere, ai fini dell’accertamento della permanenza, una prova autonoma e autosufficiente, libera dalla dovuta considerazione delle vicende precedenti e dalla conservazione da parte dell’imputato di rapporti amichevoli e di solidarietà politica con l’on Lima e di relazioni amichevoli con i cugini Salvo. 

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Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata era pervenuta a tale erronea statuizione perché non aveva applicato correttamente i criteri di valutazione applicabili nei casi in cui, in relazione all’esistenza di elementi idonei ad esprimere la partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso, riferibili ad epoca antecedente e successiva all’entrata in vigore della legge n. 646/82, vengono contestati i reati di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p., casi in cui il primo, essendo reato meno grave, viene assorbito nella nuova fattispecie che assume il carattere di reato progressivo permanente e il momento perfezionativo del nuovo delitto coincide con l’entrata in vigore della nuova e più severa normativa, mentre quello consumativo si verifica solo all’atto del recesso volontario del partecipe all’associazione. 

Da ciò la ricorrente ha tratto la conclusione che gli ulteriori elementi, emersi successivamente all’entrata in vigore della nuova normativa, dovessero essere valutati in correlazione logica e giuridica con la precedente situazione di fatto, per cui il giudice d’appello avrebbe dovuto valutare se essi deponessero nel senso della perdurante partecipazione dell’imputato o nel senso di un suo recesso dall’associazione. 


9- Il ricorso dell’imputato.
Il ricorso della difesa dell’imputato è articolato in sette motivi. 


1) - Con il primo ha eccepito inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sostanziale (artt. 416 e 416 bis c.p.p.) e processuale (artt. 187 e 192 c.p.p.) e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata. 


In particolare, il ricorrente ha censurato la definizione teorica dei reati contestati, come ritenuta dal giudice di appello, di cui ha ricapitolato gli assunti in diritto da questo espressi. 


La prima possibile forma di partecipazione all’associazione – affiliazione a Cosa Nostra organica e rituale – era stata categoricamente esclusa nei confronti dell’imputato, che, quindi, non aveva mai rivestito la qualità di uomo d’onore secondo la definizione della Corte territoriale. Lo aveva confermato proprio un episodio su cui questa si era soffermata: Cosa Nostra non considerava il sen. Andreotti tra i suoi affiliati tanto è vero che non lo aveva reso partecipe della decisione di uccidere Mattarella (vedi l’incontro – scontro con Bontate, che peraltro l’imputato nega essere mai avvenuto). 


La Corte territoriale ha ritenuto configurabili due forme di partecipazione non formale al sodalizio, realizzate attraverso comportamenti che non concretizzano una vera e propria affiliazione. 


La prima di esse esige un’attività di cooperazione continuativa con il sodalizio criminale e – sul piano sostanziale – si risolve in una vera e propria adesione del soggetto al sodalizio con la consapevolezza degli affiliati di poter contare sul suo apporto. Si tratta, in definitiva, di una sorta di tirocinio cui viene assoggettato chi aspira a divenire uomo d’onore, situazione esclusa dalla sentenza per quanto riguarda la posizione dell’imputato. 


La Corte d’Appello ha inserito in tale ambito una forma subordinata di partecipazione a Cosa Nostra caratterizzata dal fatto che l’agente presta al sodalizio mafioso, inteso nel suo complesso, deliberatamente e consapevolmente un contributo (concetto certamente ambiguo) non episodico, ma di apprezzabile continuità e stabilità, in tal modo rivelando coscienza e volontà di aderirvi. 


Sempre secondo la Corte territoriale, l’altra forma si realizza attraverso singoli e concreti contributi all’associazione mafiosa, posti in essere in momenti di sua particolare difficoltà allo scopo di consentirle di superarli. 


Ma neppure questo schema astratto era attinente al caso concreto perché essa non aveva addebitato al sen. Andreotti nessun atto specifico e concreto realizzato in favore di Cosa Nostra, ma si era limitata a rilevarne soltanto una mera disponibilità. 


Il ricorrente ha concluso sul punto che, secondo la stessa sentenza impugnata, ai fini dell’affermazione della responsabilità penale non basta la disponibilità, ma sono comunque necessari concreti apporti per la sussistenza di una condotta penalmente tipica; d’altra parte detti apporti sono la prova della partecipazione.
 

Ma poi, passando all’esame del caso concreto, essa era precipitata in una serie di contraddizioni e di errori, soprattutto quando si era posta il problema di accertare se, nella peculiarità del caso Andreotti (un uomo che era stato protagonista di primo piano per lunghi decenni della storia italiana ), la stabile partecipazione a Cosa Nostra potesse essere radicata nella prova di una semplice, continuativa disponibilità, anche in assenza della dimostrazione piena e concreta di singoli, specifici apporti. 

Errata in diritto, questa impostazione, secondo il ricorrente, era risultata inconferente ai fini dell’affermazione di responsabilità anche sotto il profilo probatorio, atteso che, tenuto conto del dettato dell’art. 192, comma 2 c.p.p., la sentenza avrebbe dovuto chiarire i percorsi probatori idonei a dimostrare la semplice, continuativa disponibilità diversi da quelli legati alla ricerca di concreti e specifici apporti al sodalizio criminoso (la stessa sentenza aveva escluso che semplici relazioni o frequentazioni con mafiosi fossero al riguardo sufficienti).
Il ricorrente ha assunto che il ragionamento della Corte aveva violato i principi della tipicità della condotta costitutiva del delitto associativo e della tassatività e determinatezza della fattispecie legale, essendo pervenuta alla conclusione che anche una condotta intrinsecamente equivoca, quindi non qualificabile in sé come partecipazione, possa essere considerata penalmente rilevante. 


A suo dire, a causa di questo errore, la Corte aveva dimenticato che il primo controllo avrebbe dovuto riguardare la conformità, sul piano materiale, della condotta concreta a quella astrattamente descritta dalla norma. 


Quanto all’elemento psicologico, il ricorrente ha rilevato che la relativa prova scaturisce dalle caratteristiche della condotta concreta, che deve essere tale da provare che il soggetto abbia agito assistito dalla consapevolezza e volontà di interagire con l’associazione mafiosa, prova che, quindi, non può essere desunta da una condotta intrinsecamente equivoca. 


2) - Con il secondo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata sotto il duplice profilo dell’erronea applicazione della legge penale e della mancanza e illogicità della motivazione. 


Ha premesso che la disponibilità (stabile e continuativa) implica inevitabilmente la volontà di far parte dell’associazione (come riconosciuto dalla giurisprudenza) e non può consistere in un semplice stato d’animo, per cui la relativa prova non può prescindere dall’analisi del comportamento del soggetto, il quale deve avere prestato una adesione dichiarata all’associazione mafiosa o una concreta attività collaborativa idonea a contribuirne al potenziamento, consolidamento o mantenimento. In ogni caso occorre dimostrare almeno che il soggetto abbia piena consapevolezza delle caratteristiche dell’associazione mafiosa. 


Invece dalla stessa sentenza impugnata era risultata l’assenza di prove del compimento da parte dell’imputato di attività concrete in favore di Cosa Nostra. Anzi, dalla sua motivazione, era emerso che Andreotti aveva rifiutato i metodi tipici dell’agire mafioso; che non vi erano elementi che consentissero di affermare che sarebbe stato sollecitato dai mafiosi; che si era ignorato cosa avrebbe fatto in loro favore; che tutto era restato affidato a voci correnti in Cosa Nostra. 


Conclusivamente sul punto, dalla sentenza era risultato che l’imputato, fino alla primavera del 1980, aveva coltivato relazioni amichevoli con i cugini Salvo e con i vertici della fazione moderata di Cosa Nostra. Ciò aveva indotto la Corte a pensare che in tal modo fosse divenuto per essi un riferimento, che essi contassero sulla sua amicizia e che da essa traessero prestigio interno, ma senza che ciò implicasse necessariamente che la sua amichevole disponibilità avesse dato luogo automaticamente al coinvolgimento di Andreotti in affari la cui soluzione premesse ai mafiosi, a loro volta pronti a soddisfare ogni sua esigenza per conquistarsene la benevolenza. 


Quindi il ricorrente ha passato in rassegna alcuni episodi che la Corte territoriale aveva considerato dimostrativi della disponibilità idonea a costituire la ritenuta adesione a Cosa Nostra. 


Il primo riferimento è stato per l’affermato dalla sentenza, ma negato dall’imputato, duplice incontro (prima dell’omicidio di Mattarella per contrastare il progetto mafioso e dopo per esprimere contrarietà e irritazione, divenendo poi irriducibile avversario di Cosa Nostra) con Bontate e altri boss mafiosi. 


La stessa sentenza aveva riconosciuto che Andreotti non aveva mai accettato, anzi, aveva contrastato il metodo mafioso di eliminare i propri avversari, affermazione razionalmente inconciliabile con la ritenuta disponibilità e che aveva escluso consapevolezza e volontà di partecipare all’associazione. 


Considerazioni analoghe valevano – ha sostenuto il ricorrente – con riferimento alla vicenda Sindona, a favore del quale l’ipotesi accusatoria aveva affermato che Andreotti era intervenuto su richiesta di Cosa Nostra, circostanza negata dalla Corte di Appello, secondo cui la conclusione positiva stava a cuore a Bontate e agli altri esponenti di Cosa Nostra che avevano investito denaro nelle banche di Sindona, ma Andreotti non aveva avuto alcuna richiesta da parte di costoro e si era limitato ad interessarsi senza svolgere alcun intervento concreto. 


Tale comportamento, ancora una volta, aveva escluso che vi fosse concreta disponibilità dell’imputato nei confronti del sodalizio mafioso. 


Quanto ai benefici che il sen. Andreotti avrebbe tratto o comunque sperato di trarre dalle amichevoli relazioni con Cosa Nostra, il ricorrente ha sottolineato che la stessa Corte territoriale aveva concluso, sul piano generale, che alla stregua di alcune, pregnanti indicazioni raccolte, appare piuttosto frutto di un luogo comune l’attribuzione a Cosa Nostra di un determinato peso nell’orientamento del voto e, in particolare, che è difficile affermare che l’appoggio elettorale (peraltro neppure esclusivo) accordato da esponenti di Cosa Nostra alla corrente andreottiana fosse il risultato (in qualche modo negoziato) degli amichevoli rapporti dei vertici mafiosi con l’imputato e non piuttosto il naturale portato dei legami intrattenuti a livello locale dal Lima, innanzitutto, e dai singoli soggetti di volta in volta candidati nei vari collegi o circoscrizioni. 


Del resto, la stessa sentenza impugnata, in armonia con la Storia, aveva escluso che Andreotti, il quale già in precedenza aveva ricoperto incarichi di grande prestigio, fosse divenuto una stella di prima grandezza nel firmamento politico italiano soltanto dopo l’approdo di Lima nella sua corrente. 


3) - Con il terzo motivo il ricorrente ha censurato l’affermata erronea applicazione dell’art. 530 c.p.p., rettificabile ai sensi del successivo art. 619. 


Riformando la decisione del Tribunale, la sentenza impugnata aveva prosciolto per prescrizione Andreotti dalla violazione dell’art. 416 c.p. protrattasi fino al 1980, avendo ritenuto la sua partecipazione a Cosa Nostra, mentre, per il periodo a partire dalla primavera del 1980 (quindi anche per un periodo riconducibile esclusivamente all’operatività dell’art. 416 c.p.), aveva affermato che l’imputato aveva condotto una strenua battaglia contro la mafia, esponendosi anche a rischio di vita. 


Pertanto, anziché limitarsi a confermare, relativamente a tale periodo, la sentenza di primo grado, assolutoria ai sensi del comma 2 dell’art. 530 c.p.p., la Corte territoriale avrebbe dovuto riformarla applicando il comma 1 del medesimo articolo. 


4) - Con il quarto motivo il ricorrente ha eccepito inosservanza ed erronea applicazione di norme giuridiche e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo la tesi che il fatto non sussiste anche per il periodo anteriore alla primavera del 1980. 


In proposito egli ha rilevato che, assolto in primo grado perché il fatto non sussiste, aveva sottoposto all’esame del giudice di appello una corposa memoria di cui quest’ultimo sostanzialmente non aveva dato conto nello svolgimento del processo e che non aveva considerato ai fini della decisione, così incorrendo nel palese vizio di omessa motivazione (vedi, in proposito, la migliore dottrina e la stessa interpretazione giurisprudenziale), dovendosi condividere l’affermazione che un controllo sulla motivazione della sentenza ha senso, in quanto attraverso la sentenza si controlla il processo. E perché questo avvenga è necessario che la sentenza rifletta i risultati del processo. 


Ciò, per evidenti ragioni, vale a fortiori quando l’imputato, assolto in primo grado, sia invece ritenuto colpevole dal giudice di appello.

 
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