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maggio 07, 2013

Giulio Andreotti altro che faldoni, ecco la sentenza–da ricordare - (5a parte).

wojtyla-andreotti6- Il ragionamento della Corte di Appello
La sentenza impugnata premette un’enunciazione di carattere programmatico: il solo valido metodo che il giudice deve utilizzare nel vagliare gli elementi che vengono sottoposti alla sua attenzione è quello di orientarsi secondo una ragionevole valutazione degli stessi in stretta relazione al caso concreto, dando, quindi, conto dei motivi del suo libero convincimento, che deve maturare nel rispetto inderogabile non tanto di astratti principi interpretativi di elaborazione giurisprudenziale, quanto di alcuni essenziali precetti legali, che, nei casi come quello di specie, in cui la gran parte delle indicazioni di prova provengono da imputati in procedimenti connessi, vanno individuati, innanzitutto, in quelli dettati dall’art. 192 c.p.p..

La Corte territoriale ha ritenuto, fornendone analitici esempi, che vi fosse stata una certa propensione di taluni collaboratori di giustizia (Federico Corniglia per il presunto incontro con Frank Coppola, Marino Pulito per il supposto intervento dell’imputato nel tentativo di condizionare l’esito di un procedimento di revisione che interessava i fratelli Gianfranco e Riccardo Modeo, Antonino Mammoliti per la vicenda dell’intervento dei mafiosi palermitani in favore dell’industriale Bruno Nardini, i fratelli Emanuele ed Enzo Salvatore Brusca per i collegamenti con Salvatore Riina, Benedetto D’Agostino per gli incontri a Roma, all’interno dell’Hotel Nazionale, di Andreotti con il capomafia Michele Greco, Michelangelo Camarda a proposito dell’incontro con Riina) ad offrire indicazioni a carico del sen. Andreotti.

Poi ha rilevato che le conoscenze diffuse, all’interno di Cosa Nostra, fra gli “uomini d’onore” su fatti di interesse generale, suscettibili in astratto di coinvolgere una personalità come quella del sen. Andreotti, potevano scaturire solo da informazioni mediate, provenienti dai vertici del sodalizio mafioso (un qualsiasi affiliato non avrebbe potuto accedere direttamente ad eventuali rapporti con l’imputato), vertici che, dopo l’avvento dei “corleonesi” in esito alla feroce faida dei primi anni ’80, si identificavano, in sostanza, nella persona del boss Salvatore Riina: ne derivava che, nel valutare le indicazioni collegate alle voci che si erano propagate fra gli “uomini d’onore”, si doveva prudentemente considerare anche l’origine delle stesse e la possibile incidenza sulla veridicità del loro contenuto e sulla messa in circolo di erronee valutazioni, quando non di precisi interessi e scopi verticistici, strettamente inerenti alle esigenze di governo della organizzazione criminale.

Analogamente – sempre secondo il giudice di appello – non era trascurabile la possibile incidenza di inclinazioni alla mitomania e/o al protagonismo giudiziario e perfino l’influenza di antipatie politiche anche su quegli atteggiamenti spontaneamente collaborativi dai quali erano scaturite alcune, più o meno tardive, testimonianze; antipatie che avevano, comunque, condizionato il tenore delle stesse (come esempi vengono citate le dichiarazioni di Rosalba Lo Jacono circa il regalo fatto dal sen. Andreotti in occasione delle nozze della figlia maggiore di Antonino Salvo; di Antonino Filastò a proposito del quadro del pittore Gino Rossi che alcuni boss mafiosi avrebbero donato ad Andreotti; di Vito Di Maggio a proposito di un incontro avvenuto nel 1979 fra Andreotti e il capomafia Benedetto Santapaola).

In questo contesto, una particolare disamina è stata riservata alla deposizione del dott. Mario Almerighi relativa all’intervento che Andreotti avrebbe effettuato per bloccare un procedimento disciplinare a carico del dott. Corrado Carnevale, disamina che la Corte ha concluso condividendo le valutazioni di segno negativo del Tribunale, che ha ritenuto essere state ingiustamente attaccate dai P.M. appellanti.

Da questa vicenda la Corte territoriale ha tratto spunto per esaminare anche quella relativa all’interessamento telefonico per le condizioni di salute di Giuseppe Cambria, episodio che ha inquadrato nel tema dei rapporti dell’imputato con i cugini Salvo.

La conclusione è stata di evidenziare che i due testi (Cesare Scardulla e Michele Vullo), “politicamente” motivati nella lotta contro la mafia e il malaffare, avevano inizialmente impresso alle loro deposizioni un senso spiccatamente accusatorio, indirizzandole verso una decisa conferma dei rapporti fra l’imputato e i Salvo e attenuando, in qualche modo, la valenza delle loro indicazioni soltanto dopo le contestazioni della difesa.
Da ciò la Corte territoriale ha ricavato la sottolineatura della particolare esposizione di tutta l’inchiesta, largamente pubblicizzata dai mass media, alla interferenza, potenzialmente inquinante, derivante dalla pregressa conoscenza, da parte di vari dichiaranti, dei temi di prova e del contenuto di altre, precedenti propalazioni o acquisizioni.

Per questo, ad esempio, secondo la sentenza impugnata, ben altra efficienza dimostrativa si sarebbe potuta riconoscere alle dichiarazioni dei fratelli Brusca in merito all’incontro fra l’imputato e Riina se le stesse fossero state rese quando i dichiaranti erano ignari delle precedenti propalazioni di Di Maggio.

Poi la Corte ha affermato di non considerare verosimile che la peculiare posizione dell’imputato potesse, in astratto, indurlo a nascondere relazioni non particolarmente edificanti. La sua lunghissima carriera politica lo aveva talora messo a contatto, qualche volta anche molto intimo, con personaggi assai chiacchierati (ad esempio Licio Gelli, Michele Sindona, Vito Ciancimino, lo stesso Salvo Lima) senza che avesse dato mai segno della preoccupazione di nascondere o di allontanare tali frequentazioni, su alcune delle quali aveva insistito, con una certa spregiudicatezza, malgrado il levarsi di voci pesantemente critiche.

Pertanto, secondo la Corte, la questione dell’interpretazione dei suoi atteggiamenti eventualmente menzogneri doveva, piuttosto, tenere conto della peculiarità dell’accertamento giudiziale da operare, pur restando impregiudicata la possibilità di trarre un, per quanto generico, utile elemento di valutazione dalla reiterata ed eventualmente verificata inclinazione a nascondere specifici fatti o relazioni di qualche pregnanza.

La Corte ha concluso le proprie enunciazioni programmatiche affermando che se occorreva, in termini generici, respingere il metodo valutativo improntato alla frammentazione del quadro probatorio, doveva anche affermarsi la tendenziale necessità di una inevitabile, rigorosa valutazione di ciascun fatto, senza che ciò implicasse una imprescindibile, precisa conferma esterna di ogni singolo episodio.

Sotto il profilo giuridico, la Corte ha sottolineato di non ritenere essenziale, ai fini della responsabilità in ordine al reato associativo, l’individuazione di concreti contributi arrecati dal singolo associato alle specifiche attività di Cosa Nostra, essendo sufficiente a fondare la stessa responsabilità la semplice adesione al sodalizio, apprezzabile, di per sé, come un importante apporto.

Del resto, la norma incriminatrice punisce la semplice partecipazione alla associazione delinquenziale e non richiede affatto la prova di un concreto impegno del singolo “uomo d’onore” in specifiche incombenze.
Le emergenze processuali hanno indotto il giudice di appello ad escludere la riconducibilità della figura dell’imputato a quella di “uomo d’onore”, ritualmente e organicamente affiliato a Cosa Nostra e che il predetto fosse considerato dai mafiosi alla stregua di uno di loro.

Ma detto giudice ha anche precisato che la commissione del delitto associativo può ravvisarsi in altri meno intimi legami, che, quantunque non riconosciuti come legittimanti dagli stessi affiliati alla organizzazione criminale, indichino all’interprete una partecipazione alla stessa: l’individuazione di tali legami, dunque, acquisisce significato essenziale.

A questo punto la Corte territoriale ha individuato due possibili ipotesi di concorso nel reato associativo prescindenti dall’inserimento formale nella organizzazione mafiosa.

1) Il primo caso riguarda un’attività di cooperazione continuativa con il sodalizio criminale, equiparabile, sul piano sostanziale, ad una vera e propria adesione allo stesso, pure in assenza di formale affiliazione, cui deve corrispondere la consapevolezza degli affiliati di poter fare affidamento sull’apporto dell’agente.
In qualche modo assimilabile allo schema profilato è l’ipotesi in cui, pur in assenza di una formale affiliazione e in presenza di un legame meno intimo di quello appena prospettato, l’agente abbia deliberatamente e consapevolmente prestato al sodalizio mafioso, inteso nel suo complesso, un contributo non episodico ma di apprezzabile continuità e stabilità, tale da rivelare, in buona sostanza, la coscienza e la volontà di aderire all’associazione criminale.

2) Il secondo caso concerne non già un comportamento continuativo di adesione e cooperazione alle finalità del sodalizio, che l’agente fa proprie, ma si estrinseca in singoli e concreti contributi all’associazione mafiosa, le cui caratteristiche, però, devono essere tali da arrecare un apporto essenziale alla vita dell’organizzazione in vista del superamento di momenti di particolare difficoltà della stessa: in questa seconda ipotesi non è necessario che l’agente faccia proprie le finalità dell’organizzazione, potendo egli perseguire scopi propri, purché nella consapevolezza dell’essenziale aiuto prestato all’intero sodalizio.

Sempre secondo la Corte d’Appello, la distinzione fra “uomo d’onore”, organicamente e a pieno titolo (cioè con la pienezza del relativo “status” e delle connesse “prerogative”) inserito nel sodalizio criminale, e semplice partecipe all’associazione nel senso delineato, è densa di pregnanti ricadute sul piano ontologico e, di conseguenza, su quello della prova del reato.

Infatti, in entrambe le profilate ipotesi di partecipazione non formale, ciò che radica la condotta associativa è il contributo arrecato dall’agente alla organizzazione; a differenza di quanto avviene per il soggetto formalmente affiliato alla organizzazione (“uomo d’onore”), non può, infatti, ritenersi sufficiente a costituire prova della stabile partecipazione al sodalizio mafioso l’affermata sussistenza di un semplice status dell’agente, che non sia corredata da adeguate indicazioni concernenti l’apporto conferito dal medesimo all’associazione criminale.

A differenza della partecipazione anche formale, le profilate, meno intime, forme di partecipazione consentono un’adesione circoscritta nel tempo e comportano una limitata conoscenza della compagine criminale.

Con riferimento al caso concreto, il giudice di secondo grado si è poi chiesto se la stabile partecipazione “non formale” potesse essere radicata dalla prova di una semplice, continuativa disponibilità, anche in assenza della dimostrazione piena e concreta di singoli, specifici apporti.

La conclusione è stata che la semplice consapevolezza, da parte dei membri dell’organizzazione mafiosa, dell’amichevole disponibilità di un importantissimo personaggio politico nazionale rafforzi il sodalizio, giustificando negli affiliati il convincimento di essere protetti al più alto livello, con la conseguenza che la stessa, perdurante disponibilità può costituire, di per sé, un notevole e continuativo contributo all’associazione criminale.

Poi la Corte territoriale è passata ad esaminare le nuove prove acquisite nel giudizio di appello, muovendo da considerazioni circa la attendibilità intrinseca dei dichiaranti Antonino Giuffré e Giuseppe (Pino) Lipari.
Quanto al primo, ha spiegato di non disporre di esaustivi elementi di valutazione quali quelli forniti, in particolare, dalla sperimentata verifica giudiziale della fondatezza delle indicazioni accusatorie, ma di ritenere possibile, pur con adeguate precisazioni, esprimere un giudizio cautamente non negativo e riconoscere a Giuffré un apprezzabile grado di intrinseca attendibilità; ma ha concluso che trattasi di dichiarazioni caratterizzate dalla estrema e, del resto, ammessa, genericità della maggior parte dei riferimenti, quasi sempre ancorati a notizie trasmesse da terzi in termini quanto mai vaghi e non corredati dall’indicazione di fatti o situazioni dotati di specificità.

Quanto al secondo, ha ritenuto di potergli estendere le già formulate notazioni in termini di genericità, con l’ulteriore connotazione che egli non aveva riscosso particolare successo presso i magistrati inquirenti, tanto che nei suoi confronti risultava essere stata revocata la procedura di ammissione al regime previsto dalla legge per i collaboratori di giustizia. D’altra parte Lipari aveva, in sostanza, negato l’esistenza di qualsivoglia interazione dell’imputato con la mafia “corleonese”. In definitiva, la Corte ha tratto l’impressione, dalle sue dichiarazioni, che costui avesse fatto sapiente uso di cognizioni personali attinte dalle sue incisive frequentazioni mafiose, accomunandole, talora confusamente, a informazioni derivate da notizie di stampa e da propalazioni, a lui note anche per ragioni processuali, di alcuni collaboratori di giustizia.

Quindi la sentenza ha valutato i fatti relativi all’epoca antecedente all’avvento dei “Corleonesi” (inizio 1981), esaminando, in primo luogo, gli episodi connessi all’assassinio del Presidente della Regione, on. Piersanti Mattarella.

Il punto di partenza è stato l’incontro – considerato essenziale - tra l’imputato e Stefano Bontate (Palermo, primavera del 1980).

La Corte di Appello, ritenuta la piena attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore Francesco Marino Mannoia, in virtù di analitiche considerazioni e facendo leva sull’evidente e assoluta peculiarità dei fatti narrati sul conto dell’imputato, peculiarità che la induceva ad escludere che gli stessi fossero frutto di maliziosa invenzione, ha affermato che questo episodio, da un lato, costituiva elemento atto a comprovare l’esistenza di relazioni dell’imputato con Cosa Nostra (in particolare con il gruppo che faceva riferimento a Bontate), dall’altro, proprio alla stregua della sua peculiarità, rappresentava un momento di crisi di tale rapporto e ne segnava l’inevitabile declino. Oltre tutto di lì a poco sarebbero stati eliminati da ogni influenza nel sodalizio criminoso i suoi referenti tradizionali; infatti il gruppo che faceva capo a Badalamenti, peraltro già estromesso dalla organizzazione, e a Bontate, assassinato nell’Gennaio del 1981, sarebbe stato pressoché sterminato a seguito della cosiddetta guerra di mafia.

Poi ha verificato se gli elementi processuali acquisiti supportassero adeguatamente le indicazioni – ritenute in sé particolarmente attendibili – di Marino Mannoia.

Un riscontro, anche se da valutare con cautela per una serie di ragioni, è stato individuato nel neocollaboratore Antonino Giuffrè, il quale aveva riferito alla Corte di aver appreso da Michele Greco di incontri che sarebbero avvenuti tra l’imputato e il capomafia Stefano Bontate, nonché di contrasti che sarebbero intervenuti fra i due, nel contesto dei quali il secondo avrebbe ammonito il primo ricordandogli che in Sicilia “comandava la mafia”.

Non priva di efficacia probatoria è stata ritenuta la circostanza che dichiarazioni convergenti erano state rese anche da Giuseppe Lipari, teste assistito indotto dalla difesa e certamente non sospettabile, la cui fonte cognitiva era stata Bernardo Provenzano.

Ulteriore conforto la Corte ha rinvenuto in un argomento logico, considerato utile a riscontrare le convergenti dichiarazioni di Giuffré e Lipari: il diretto rapporto fra Bontate e uno dei più eminenti uomini politici nazionali costituiva un fatto idoneo a solleticare la vanità di un capomafia e ad indurlo ad accrescere il suo prestigio parlandone ai consociati di vertice e vantandosi di non aver avuto remore a puntualizzare all’illustre interlocutore chi comandasse in Sicilia. Con la conseguenza - secondo la Corte territoriale – che dovrebbe ritenersi strano che dell’episodio non fossero a conoscenza almeno gli esponenti mafiosi di spicco, sia pure appartenenti a fazioni diverse da quella, sterminata dalla successiva guerra di mafia dei primi anni ‘80, che faceva capo a Bontate e a Badalamenti, quali erano Greco e Provenzano, rispettivamente fonti di Giuffrè e di Lipari.

Quindi la Corte ha affermato che il racconto di Marino Mannoia era stato confermato in ordine, sia all’atterraggio, nell’occasione, dell’imputato nell’aeroporto trapanese di Birgi, sia all’effettiva esistenza di rapporti fra l’imputato ed esponenti mafiosi di primo piano (al riguardo sono state, in particolare, vagliate criticamente le dichiarazioni di Tommaso Buscetta), sia all’effettiva esistenza di legami fra i cugini Salvo e l’imputato (oltre a quelle di Buscetta sono state considerate le dichiarazioni di Giovanni Brusca, anche esse oggetto di analisi e ritenute attendibili sul punto).

Vi è un ulteriore episodio che la Corte territoriale, valutandolo in modo difforme dal Tribunale, ha apprezzato come conferma dell’esistenza delle relazioni de quibus e tale da suggerirne una plausibile caratteristica fondamentale: l’intervento che il capomafia Stefano Bontate avrebbe attuato, su richiesta dell’imputato, in favore dell’industriale Bruno Nardini, raggiunto da pretese estorsive provenienti da esponenti della ‘ndrangheta calabrese (in proposito sono state ritenute credibili le dichiarazioni di Mammoliti, confermate direttamente da quelle di Vincenzo Riso e indirettamente dalla asserita inverosimiglianza di quelle dello stesso Nardini).

A quanto sopra la Corte ha aggiunto la considerazione finale che, al di fuori del quadro delineato, rimarrebbe inspiegabile come il sen. Andreotti fosse costantemente rimasto del tutto estraneo ai pacifici, più o meno intensi, rapporti intrattenuti con i cugini Salvo da Salvo Lima, Claudio Vitalone e Franco Evangelisti, tutte persone a lui legate da intime relazioni.

Il secondo episodio esaminato, con riferimento all’epoca antecedente all’avvento dei “corleonesi”, è stato l’incontro – peraltro ritenuto non fondamentale ma utile a suggerire un pregresso contatto personale avente ad oggetto la vicenda Mattarella - tra il sen. Andreotti e Stefano Bontate, avvenuto nella primavera – estate del 1979 presso la tenuta dei Costanzo “La Scia”, ubicata nei pressi di Catania.

La Corte, asserita la neutralità di alcune circostanze quali la mancata prova dell’effettuazione del viaggio, ha affermato che l’unico elemento suscettibile, in astratto, di ostacolare il pieno riconoscimento dell’attendibilità della affermazione di Marino Mannoia era dato dalla eventuale incompatibilità con altre risultanze della collocazione nel tempo dell’incontro presso “La Scia”, collocazione circoscritta non in forza delle approssimative dichiarazioni del predetto, ma degli elementi forniti dal collaboratore Angelo Siino.

La stessa ha ritenuto costui complessivamente attendibile, ma ha spiegato, a proposito della data dell’episodio, come le sue indicazioni temporali non fossero affatto dotate di certezza, in quanto inficiate da notevole, comprensibile approssimazione, frutto non di un immediato e limpido ricordo, ma di una ricostruzione a posteriori. Quindi ha affermato che l’esattezza dell’individuazione del periodo in cui avvenne l’incontro operata dal Tribunale (20 giugno/8 luglio 1979) rimaneva possibile ma non certa, con la conseguenza che la ragionata esclusione dell’eventualità che, in quell’arco temporale, l’imputato avesse effettuato un breve e riservato viaggio a Catania non esauriva la gamma delle possibilità, non sussistendo elementi certi, suscettibili di escludere che lo stesso viaggio fosse, in realtà, avvenuto in altro, non lontano ma successivo momento e, in proposito, sulla scorta di un libro scritto dall’imputato e della sua agenda, ha definito degna di attenzione la data del 26 luglio 1979, pur ritenendo possibili date diverse (ad esempio, non ha considerato persuasiva l’analisi operata dal Tribunale sulla giornata di domenica 8 luglio 1979, caratterizzata dalla sola annotazione, sulla citata agenda, del nome “Solari” alle ore 10,00, annotazione astrattamente compatibile con un rapido viaggio in Sicilia).

I successivi episodi esaminati, sempre in riferimento all’epoca precedente all’avvento dei “corleonesi”, sono stati l’incontro con il capomafia Benedetto Santapaola, riferito dal teste Vito Di Maggio e il regalo del dipinto riferito dal collaboratore Francesco Marino Mannoia, questioni che la Corte ha ritenuto di poter affrontare, pur se sollevate solo con i motivi nuovi, atteso che oggetto dell’impugnazione era stato il verdetto assolutorio nella sua interezza.

Quanto al primo episodio, la Corte ha spiegato le ragioni che l’inducevano a condividere il giudizio del Tribunale in ordine alla non attendibilità di Vito Di Maggio, ma ha anche osservato che l’eventuale diversa valutazione non avrebbe aggiunto nulla di decisivo alla prova già acquisita, in quanto, per il periodo in esame (1979), gli amichevoli rapporti e gli incontri dell’imputato con alcuni esponenti mafiosi dovevano ritenersi, in ogni caso, dimostrati.

Quanto al secondo episodio, rilevatane l’oggettiva incertezza, la Corte ha conclusivamente ritenuto attendibili le testimonianze che lo avevano riferito, ma ne ha affermato la non essenziale rilevanza atteso che, successivamente, non si erano registrati ulteriori fatti che potessero autorizzare nemmeno il sospetto di un’attività di Andreotti a favore dei suoi tradizionali interlocutori mafiosi (Bontate e Badalamenti) e che potessero, dunque, convalidare la persistente disponibilità del medesimo ad interagire con essi o, comunque, ad agevolarli, o da cui desumere che l’imputato avesse, a sua volta, richiesto ai mafiosi di attivarsi per lui o per suoi amici.

Ancora, con riferimento all’epoca in esame, la Corte territoriale ha poi indagato sugli apporti che il sen. Andreotti avrebbe conferito a Cosa Nostra e, in particolare, agli esponenti di quella frangia del sodalizio criminale con i quali intratteneva amichevoli rapporti, soffermandosi sulla vicenda Sindona.
Secondo la sentenza impugnata, le emergenze processuali avevano dimostrato inequivocabilmente che l’imputato, fino all’epoca dell’ultimo episodio considerato (primavera 1980), aveva effettivamente coltivato relazioni amichevoli con i cugini Salvo e con i vertici della fazione “moderata” di Cosa Nostra (Bontate e Badalamenti), presumibilmente occasionati dai legami di costoro con l’on. Lima, il più importante referente di Andreotti in Sicilia.

Ne ha inferito che l’imputato fosse, in tal modo, divenuto un riferimento per i predetti mafiosi, che contavano sulla sua amicizia e da essa traevano prestigio all’interno della organizzazione e fra gli “uomini d’onore”, provocando, come riferito da più fonti, anche le invidie e il risentimento dei membri del sodalizio esclusi da tale rapporto, senza che, però, ciò implicasse necessariamente che l’amichevole disponibilità di Andreotti avesse dato luogo automaticamente al coinvolgimento del medesimo in qualsivoglia, anche importante, affare la cui soluzione premesse agli ossequiosi e deferenti mafiosi, a loro volta pronti a soddisfarne le esigenze.
In questo quadro, la vicenda di maggior rilievo è risultata il salvataggio della Banca Privata Italiana di Michele Sindona.

La Corte ha concluso in proposito che, se non si poteva negare che Andreotti avesse palesato interessamento (non sempre vivo, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale) per le sorti di Sindona, si doveva, però, riconoscere che il medesimo, allorché si era giunti al momento cruciale e si era trattato di adoperarsi per il “salvataggio” del finanziere siciliano, non si era spinto più in là di una benevola attenzione, manifestata particolarmente verso il secondo progetto di sistemazione della Banca Privata Italiana (denominato “giroconto Capisec”), dal momento che, a parte l’incarico di esaminare tale progetto conferito al sen. Gaetano Stammati (all’epoca Ministro dei Lavori Pubblici, ma noto banchiere esperto di questioni finanziarie) e anche all’on. Franco Evangelisti (incarichi peraltro espletati in modi non graditi a Sindona), non era risultato alcun effettivo intervento dell’imputato e meno che meno era emerso che egli avesse esercitato indebite pressioni dirette o anche solo indirette.

Ha ritenuto concreta la possibilità di un tentativo di ricatto, ordito nei confronti di Andreotti da Sindona, i cui collegamenti con Gelli erano certi (come erano presumibili quelli tra costui e Andreotti), tentativo fondato sulla conoscenza di possibili, pregresse e discutibili vicende, potenzialmente idonee a mettere in imbarazzo l’esponente politico, e messo concretamente in moto allorché il finanziere siciliano si era reso conto che l’imputato non si sarebbe adeguatamente impegnato per risolvere la situazione.

Ha anche ritenuto non sufficientemente provato che Andreotti avesse interagito, in relazione alla vicenda Sindona, con i mafiosi palermitani in dipendenza di sollecitazioni a lui fatte pervenire da costoro.

In definitiva, la Corte ha ritenuto che, malgrado le ripetute menzogne dell’imputato circa i suoi rapporti con Sindona, tutta la vicenda apparisse, ai fini della verifica della responsabilità dell’imputato in relazione alla partecipazione alla associazione Cosa Nostra, sostanzialmente irrilevante e, piuttosto, possibile indizio del fatto che la sua amichevole disponibilità verso gli esponenti mafiosi non si traduceva automaticamente in richieste a lui rivolte in vista della soluzione di problemi piuttosto importanti per la organizzazione criminale.
Secondo la Corte territoriale, il solo pregnante episodio agevolativo, di cui il processo aveva offerto concreta traccia, era legato al condizionamento dell’esito del processo Rimi. Ma ha anche affermato che la rigorosa valutazione degli elementi acquisiti non consentiva di spingersi oltre una manifestata disponibilità dell’imputato, rimanendo irrimediabilmente incerto se il medesimo si fosse concretamente attivato.

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