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maggio 06, 2013

Giulio Andreotti altro che faldoni, ecco la sentenza–da ricordare - (1a parte).

wojtyla-andreottiAssociazione per delinquere, prescrizione
Associazione di tipo mafioso, assoluzione
La Corte ha rigettato il ricorso della Procura generale presso la Corte d’appello di Palermo nonché quello dell’imputato ed ha quindi confermato, rendendola definitiva, la sentenza della Corte d’appello di Palermo che aveva mandato assolto l’imputato dal reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso dichiarando, nel contempo, prescritto il reato di partecipazione ad associazione per delinquere fino al 1980.

Data l’importanza dell’argomento trattato e la ricchezza del documento disponibile, questo numero speciale de Il Foro penale è dedicato esclusivamente alla Sentenza della Suprema Corte di Cassazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1- L’ipotesi accusatoria
Con decreto emesso il 2 marzo 1995, il Giudice per le Indagini Preliminari, su conforme richiesta del P.M., disponeva il giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo nei confronti di Giulio Andreotti perché rispondesse delle seguenti imputazioni:
a) del reato di cui all’art. 416 c.p., per avere messo a disposizione dell’associazione per delinquere denominata Cosa Nostra, per la tutela degli interessi e per il raggiungimento degli scopi criminali della stessa, l’influenza e il potere derivanti dalla sua posizione di esponente di vertice di una corrente politica, nonché dalle relazioni intessute nel corso della sua attività; partecipando in questo modo al mantenimento, al rafforzamento e all’espansione dell’associazione medesima;

E così ad esempio:
- partecipando personalmente ad incontri con esponenti anche di vertice di Cosa Nostra, nel corso dei quali venivano discusse condotte funzionali agli interessi dell’organizzazione (in particolare, gli incontri svoltisi in Palermo e in altre località della Sicilia nel 1979 e nel 1980);
- intrattenendo inoltre rapporti continuativi con l’associazione per delinquere tramite altri soggetti, alcuni dei quali aventi posizioni di rilevante influenza politica in Sicilia (in particolare l’on.le Salvo Lima e i cugini Antonino Salvo e Ignazio Salvo);
- rafforzando la potenzialità criminale dell’organizzazione, in quanto, tra l’altro, determinava nei capi di Cosa Nostra e in altri suoi aderenti la consapevolezza della disponibilità di esso Andreotti a porre in essere (in varie forme e modi, anche mediati) condotte volte ad influenzare, a vantaggio dell’associazione per delinquere, individui operanti in istituzioni giudiziarie e in altri settori dello Stato;
Con le aggravanti di cui all’art. 416 commi 4 e 5 c.p., essendo Cosa Nostra un’associazione armata, composta da più di dieci persone;
Reato commesso in Palermo (luogo di costituzione e centro operativo dell’associazione per delinquere denominata Cosa Nostra) e in altre località, da epoca imprecisata fino al 28 settembre 1982;
b) del reato di cui all’art. 416 bis c.p., per avere messo a disposizione dell’associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, per la tutela degli interessi e per il raggiungimento degli scopi criminali della stessa, l’influenza e il potere derivanti dalla sua posizione di esponente di vertice di una corrente politica, nonché dalle relazioni intessute nel corso della sua attività; partecipando in questo modo al mantenimento, al rafforzamento e all’espansione dell’associazione medesima.

E così ad esempio:
- partecipando personalmente ad incontri con esponenti anche di vertice di Cosa Nostra, nel corso dei quali venivano discusse condotte funzionali agli interessi dell’organizzazione (in particolare, l’incontro svoltosi a Palermo con il latitante Salvatore Riina e con Salvo Lima e Ignazio Salvo);
- intrattenendo inoltre rapporti continuativi con l’associazione mafiosa tramite altri soggetti, alcuni dei quali aventi posizioni di rilevante influenza politica in Sicilia (in particolare l’on.le Salvo Lima e i cugini Antonino Salvo e Ignazio Salvo);
- rafforzando la potenzialità criminale dell’organizzazione, in quanto, tra l’altro, determinava nei capi di Cosa Nostra e in altri suoi aderenti la consapevolezza della disponibilità di esso Andreotti a porre in essere (in varie forme e modi, anche mediati) condotte volte ad influenzare, a vantaggio dell’associazione mafiosa, individui operanti in istituzioni giudiziarie e in altri settori dello Stato;
- rafforzando ancora, e in particolare, la capacità di intimidazione dell’organizzazione, fino al punto da ingenerare uno stato di condizionamento persino in vari collaboratori di giustizia; i quali difatti - pur dopo essersi dissociati da Cosa Nostra e averne rivelato la struttura e le attività delittuose, ivi comprese quelle riferibili ai componenti della “Commissione” - si astenevano tuttavia a lungo dal riferire fatti e circostanze (relativi anche a gravi omicidi, quali ad esempio quelli di Pecorelli, Mattarella, Dalla Chiesa) concernenti rapporti fra Cosa Nostra ed esponenti politici, tra i quali appunto esso Andreotti, per il timore - peraltro esplicitamente manifestato - di poter subire pericolose conseguenze;
Con le aggravanti di cui all’art. 416 bis commi 4, 5 e 6 c.p., essendo Cosa Nostra un’associazione armata, volta a commettere delitti, nonché ad assumere e mantenere il controllo di attività economiche, mediante risorse finanziarie di provenienza delittuosa;
Reato commesso, a partire dal 29.09.1982, in Palermo (luogo di costituzione e centro operativo dell’associazione mafiosa denominata Cosa Nostra) e in altre località.

2- Il ragionamento giuridico del Tribunale
Premesso che all’imputato erano stati contestati i reati di partecipazione ad associazione per delinquere (per il periodo fino al 28 settembre 1982) e di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (per il periodo successivo), il Tribunale, citando ampiamente l’insegnamento di questa Corte, si è soffermato sull’individuazione degli elementi costitutivi di tali delitti, ravvisati, per il primo, nella formazione e nella permanenza di un vincolo associativo continuativo, tra almeno tre persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione comune dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma delinquenziale, cioè di una struttura organizzativa idonea e, soprattutto, adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte dell’illecito sodalizio e di essere disponibile ad operare per l’attuazione del comune programma criminoso e, per il secondo, nei medesimi elementi con la caratterizzazione ulteriore dell’autonoma forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà.

Quindi il Tribunale ha affrontato il tema del concorso eventuale nel reato associativo, rilevando che, rispetto all’associazione di tipo mafioso, l’applicazione della figura del concorso eventuale assume particolare importanza con riferimento alle situazioni di “contiguità” all’organizzazione criminale, le quali, rafforzando l’apparato strumentale e agevolando la realizzazione del programma criminoso dell’illecito sodalizio, possono contribuire in misura rilevante ad esporre a pericolo i beni giuridici protetti dalla norma incriminatrice (l’ordine pubblico generale, l’ordine economico, l’ordine democratico, il corretto funzionamento della pubblica amministrazione) e presentano, pertanto, un notevole disvalore.
  
Dopo un excursus con cui ha preso in esame il problema in generale, rilevando che esso si pone soprattutto con riferimento al concorso materiale, non essendo in discussione l’aspetto del concorso morale, il Tribunale ha poi affrontato il tema specifico dell’associazione per delinquere di tipo mafioso, affermando che il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità ha, con persuasive argomentazioni, ritenuto configurabile il concorso eventuale in tale associazione, pur esprimendo vari indirizzi interpretativi sulla identificazione dei casi e sulla definizione dei limiti di operatività di tale ipotesi delittuosa.

In definitiva, la tesi del Tribunale è che la fattispecie della partecipazione non è suscettibile di ricomprendere le condotte che si esauriscono in un consapevole contributo causale solo ad alcune attività dell’associazione; simili condotte atipiche sono, invece, sussumibili nel concorso eventuale.

Il Tribunale è addivenuto alla delimitazione della rispettiva area di operatività delle fattispecie della partecipazione e del concorso esterno facendo riferimento ai criteri fissati dalla sentenza n. 16 del 1994 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, criteri ritenuti rispondenti alla duplice esigenza di assicurare un’efficace tutela dei beni giuridici protetti dalla norma di cui all’art. 416 bis c.p. anche contro le offese prodotte da soggetti estranei alla struttura criminale e, nel contempo, di garantire il rispetto del principio di necessaria determinatezza della fattispecie penale, con riguardo, sia alla precisione della descrizione astratta della condotta punibile, sia alla sua rispondenza a comportamenti concreti effettivamente riscontrabili nella realtà sociale.

Il Tribunale ha esaminato anche la qualificazione giuridica dei rapporti illeciti tra esponenti politici e associazioni di tipo mafioso, precisando che, sulla base delle indicazioni fornite da dottrina e giurisprudenza, possono al riguardo distinguersi quattro diverse ipotesi.

La prima è quella dell’esponente politico che sia formalmente affiliato all’organizzazione mafiosa e occupi una posizione stabile e predeterminata all’interno della struttura criminale. Pacifica è, in questo caso, l’applicabilità della fattispecie prevista dall’art. 416 bis c.p..

La seconda ipotesi è quella dell’esponente politico che, pur non essendo formalmente affiliato all’organizzazione mafiosa, abbia instaurato con essa un rapporto di stabile e sistematica collaborazione, realizzando comportamenti che abbiano arrecato vantaggio al sodalizio illecito. Anche in questo caso è configurabile il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. perché l’uomo politico finisce con perseguire anche la realizzazione degli scopi del sodalizio illecito e dimostra di condividere, orientandola a proprio vantaggio, la logica intimidatoria dell’associazione mafiosa.

La terza ipotesi è quella del candidato che, per la prima volta nella sua carriera politica o comunque in modo occasionale, contratti con esponenti dell’associazione mafiosa il procacciamento del voto degli affiliati e la coercizione del voto altrui, in cambio dell’offerta di sistematici favoritismi verso l’organizzazione criminale. Naturalmente, deve ravvisarsi in concreto un nesso causale tra la conclusione del patto e il consolidamento del sodalizio illecito. In questo caso, ad elezione avvenuta, è configurabile una condotta partecipativa, consistente nella seria manifestazione di volontà in favore dell’associazione mafiosa.

La quarta ipotesi è quella di episodiche condotte compiacenti, che si concretino, ad esempio, nella concessione di singoli favori. Simili comportamenti, rientranti nel concetto di contiguità mafiosa, non integrano gli estremi della partecipazione mancando “l’affectio societatis”, ma sono riconducibili alla fattispecie del concorso esterno qualora si risolvano nella effettiva realizzazione di almeno un apporto che abbia causalmente contribuito alla conservazione o al rafforzamento del sodalizio mafioso consentendogli di superare una situazione di anormalità.

Quindi il Tribunale, premesso che il procedimento probatorio in tema di reati associativi di tipo mafioso va individuato nel fatto che quasi sempre la ricostruzione della vicenda delittuosa proviene in gran parte dall’interno dell’organizzazione criminale attraverso le confessioni di imputati ad essa già partecipi e poi dissociatisi, ha affrontato, appunto, il tema della prova del reato associativo, facendo particolare riferimento ai criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e affermando che, allo scopo di individuare i criteri da seguire in proposito, occorre preliminarmente verificare se il collaborante rivesta o meno una delle qualifiche indicate dal terzo e dal quarto comma dell’articolo 192 c.p.p.. In caso positivo, occorre applicare la regola di giudizio prevista dal terzo comma dell’art. 192 c.p.p.; invece, in caso contrario, le dichiarazioni del collaborante vanno considerate come testimonianze a tutti gli effetti e sono soggette al solo limite ordinario dell’attendibilità, da valutare secondo i normali criteri del libero e giustificato convincimento, senza cercarne la conferma nei riscontri richiesti dal detto art. 192 comma terzo c.p.p..
Ha concluso ricordando che, nel caso della chiamata di correo, il prevalente orientamento giurisprudenziale richiede una triplice verifica: controllo di attendibilità personale del dichiarante, controllo di attendibilità intrinseca della dichiarazione e, infine, controllo di attendibilità estrinseca attraverso i riscontri che alle dichiarazioni possono venire da altri elementi probatori di qualsiasi tipo e natura.
 
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